Attualità,  Storia

LA COSTITUZIONE E LE FORZE ARMATE

di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra

I Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano

L’art. 87 della Costituzione recita:
Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato”.

Questo articolo attribuisce al Presidente della Repubblica le seguenti funzioni:

          accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere;

          ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

          presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene”.

In modo particolare gli attribuisce:

          il Comando delle Forze Armate;

          la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa;

          l’atto della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

La legge n. 624/1950, istitutiva del Consiglio Supremo di Difesa, attribuisce a tale alto consesso il compito di procedere all’esame delle problematiche delle problematiche di carattere generale, politico e tecnico attinenti alla difesa nazionale e alla determinazione dei criteri e delle direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che in essa confluiscono.

In particolare, la previsione delle Legge n. 25/1997 che le deliberazioni governative in tema di sicurezza e difesa debbano essere esaminate dal Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento, fa sì che il Presidente della Repubblica eserciti un ulteriore controllo su tale delicata materia.

Il Consiglio Supremo di Difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto, normalmente, dalle seguenti autorità:

          Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzione di Vice Presidente;

          Ministro degli Affari Esteri;

          Ministro dell’Interno;

          Ministro dell’Economia e delle Finanze;

          Ministro della Difesa;

          Ministro dello Sviluppo Economico;

          Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce, di norma, due volte l’anno. Tuttavia il Capo dello Stato può convocare il consiglio ogni qualvolta che ne dovesse ravvisare la necessità, previa intesa o proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Su richiesta del Presidente della Repubblica possono partecipare altri Ministri, oltre a quelli che ne costituiscono parte integrante, così come altre cariche istituzionali dello Stato e delle Forze Armate nonché personalità di particolare competenza in campo scientifico, industriale ed economico.


Il Vittoriano (www.lavocedelmarinaio.com)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Il Ministro della Difesa è preposto all’amministrazione militare e civile della Difesa e ne rappresenta la massima autorità gerarchica e disciplinare. In Particolare:

          attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento;

          emana le direttive in merito alla politica militare, all’attività informativa e di sicurezza ed all’attività tecnico – amministrativa;

          partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

          approva la pianificazione generale e operativa interforze con i relativi programmi tecnico – finanziari, nonché la pianificazione relativa all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della difesa.

Il Ministro illustra al Parlamento in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della Difesa:

          l’evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

          l’evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze Armate ed al loro necessario adeguamento;

          le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

          la ripartizione delle risorse finanziare per impegni operativi, amministrativi e per settori di spessa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze Armate;

          lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.


La Costituzione Italiana (www.lavocedelmarinaio.com)

L’art. 52 della Costituzione recita:

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

L’art.11 della Costituzione recita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.


lutto (www.lavocedelmarinaio.com)

 

LE MISSIONI ED I COMPITI DELLE FORZE ARMATE

In linea con i dispositivi legislativi in vigore, la Direttiva Ministeriale assegna alle Forze Armate Italiane quattro missioni principali:

          la difesa del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l’integrità del territorio nazionale (inclusi gli spazi aerei e marittimi adiacenti), la sicurezza delle vie di comunicazione e dei connazionali all’Estero;

          la salvaguardia degli spazi euro atlantici e il contributo alla difesa collettiva della N.A.T.O.;

          il contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione, controllo e stabilizzazione al fine di garantire la pace, la sicurezza e la legalità internazionale ed il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo;

          il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il soccorso alle popolazioni in caso di pubbliche calamità o di eventi eccezionali.

Per quanto sopra, i compiti affidati alle Forze Armate si possono riassumere in:

          operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica, ma di limitata consistenza;

          operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano compromessi, in forma autonoma o quale parte di una più ampia coalizione internazionale;

          operazioni rivolte alla difesa collettiva dell’integrità territoriale;

          operazioni rivolte a garantire la difesa collettiva (Articolo 5 N.A.T.O.);

          operazioni di mantenimento della pace (peace keeping);

          operazioni di imposizione della pace (peace enforcing);

          operazioni di soccorso umanitario;

          operazioni post conflitto;

          operazioni di assistenza militare e attività di “consultazione e cooperazione”;

          concorso alla salvaguardia delle pubbliche istituzioni;

          concorso militare in caso di pubbliche calamità;

          concorso militare alla comunità civile.

Marinai (www.lavocedelmarinaio.com)

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