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Bagno penale e le prigioni galleggianti a Castellammare di Stabia

di Antonio Cimmino

Personale Bagno Penale del Real Arsenale di Castellammare di Stabia
(Ordinane Generali della Real Marina, Titolo XVIII, Sez. 1, art.6):

  • Un Comandante del bagno penale (posto agli ordini del Comandante del Corpo Custodi di Napoli) che gestiva  la Guardia di truppa dell’Esercito e quella del Corpo de’ Custodi addetta al bagno penale stabiese.
  • Un Ufficiale del Corpo Amministrativo
  • Un Capellano
  • Un Medico-cerusico
  • Comiti, specie di guardiani addetti anche al controllo dei ferri dei galeotti. Il comita incaricato di controllare ogni sera i ceppi ai piedi dei detenuti o di inserirli ai nuovi arrivati, era chiamato “butta-fuori”.
  • Agozzini come sorveglianti ed addetti alle punizioni corporali dei galeotti come, ad esempio, le correggiate, fustigazione con cinghia di cuoio in caso di mancanze gravi.
  • Militari dell’Esercito e del Corpo dei Custodi alloggiati nella Caserma Cristallina.
  • Galeotti, diverse centinaia addetti ai lavori più pesanti e pericolosi. Tra i galeotti vi erano anche dei pericolosi delinquenti chiamati “sforcati” cioè scampati alla forca per patteggiamento (truglio)  con il giudice. In cambio della vita e con destinazione ai bagni penali effettuavano delazioni o fornivano notizie su eclatanti fatti di delinquenza comune o politica. Galeotti con precedenti esperienze nel settore, era addetto anche alla veleria e alla costruzione di cordami oppure destinati ad altre officine.

Nel Libro IIIº, Titolo XIV del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» del 1819, l’articolo 606  prevedeva che le autorità giudiziarie e amministrative, a norma dei regolamenti, “prenderanno cura perché i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi e tali, che la salute de’ detenuti non ne venga alterata”, e le stesse erano tenute a vigilare che il trattamento dei detenuti fosse conforme alle norme regolamentari (articolo 607), che non venissero quindi commesse su di essi restrizioni vietate dalle leggi penali del regno.

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