Attualità

Processo breve: era davvero l’unica soluzione?

di Giuseppe Pavich

E’ stato approvato alla Camera, ed è ormai in dirittura d’arrivo, il disegno di legge sul cosiddetto processo breve. Sia pure con molte modifiche rispetto alla stesura originaria, il provvedimento legislativo si proporre di accelerare i processi stabilendo un limite di durata agli stessi, per ciascun grado di giudizio e in relazione alla gravità dei reati, scaduto il quale –e questa è una delle novità rispetto all’originaria stesura- non c’è l’estinzione del processo, ma vi è il deferimento obbligatorio del giudice al Ministro per la Giustizia e al Procuratore Generale della Cassazione. Tra le norme aggiunte al testo originario vi è poi quella che ridefinisce il termine massimo di prescrizione per gli incensurati, riducendolo da un quarto a un sesto.
Le critiche della magistratura, ma anche di buona parte dell’avvocatura e anche di alcuni organi di stampa (non necessariamente vicini all’opposizione: si pensi al corsivo di Donatella Stasio apparso sul Sole 24 Ore di domenica 10 aprile) sono, a sommesso avviso di chi scrive, meritevoli di attenta riflessione.
Lasciando stare la disposizione che riduce la prescrizione agli incensurati, e le valutazioni politiche che l’accompagnano, conviene verificare se davvero, per accelerare i processi e rendere più efficienti i tribunali, ha un senso stabilire termini massimi sanzionati con il deferimento del giudice in via disciplinare.
La risposta è molto semplice: no. Assolutamente no.
Avrebbe un senso, la riforma del processo breve, solo se fosse vero quanto ci si ostina a dire da parte di qualcuno, e cioè che i magistrati italiani sono scansafatiche, poco produttivi, irresponsabili. E che quindi la colpa della lentezza dei processi fosse da attribuire a loro, esclusivamente o prevalentemente.
E questo, numeri alla mano, è categoricamente falso.
I dati ufficiali del Consiglio d’Europa (Rapporto CEPEJ 2010) sono al riguardo particolarmente interessanti e fanno perentoriamente giustizia della fama di sfaccendati che si è voluta costruire attorno ai magistrati del Belpaese.
A titolo di esempio, quanto alle cause civili e commerciali, l’Italia è ai primissimi posti della graduatoria per numero di cause sopravvenute: nel 2008, vi sono stati ben 4768 nuovi processi ogni 100 mila abitanti; più che da noi ce ne sono stati solo in Lituania, Belgio e Russia; solo 549 nel Regno Unito, 2728 in Francia, 3579 in Spagna.
Nondimeno, è molto elevato –e ci pone di diritto ai vertici della graduatoria di produttività- anche il numero di processi civili e commerciali che vengono definiti, ossia conclusi dai nostri giudici nello stesso periodo: ben 4518 per 100 mila abitanti, ossia poco meno di quelli sopravvenuti (in Francia ne sono stati definiti 2573, in Spagna 2925, mentre non è disponibile il dato della Gran Bretagna).
In ambito penale, i numeri sono ancora più eloquenti.
L’Italia è nettamente in testa per numero di processi di maggiore gravità (ossia quelli di competenza dei magistrati di carriera), oltre a essere nelle posizioni alte della graduatoria anche per i reati minori (di competenza del Giudice di pace).
Limitando l’esame alla prima categoria di reati (quelli più gravi), si rileva che a gennaio 2008 pendevano nei Tribunali italiani qualcosa come 1.115.714 processi penali (nello stesso periodo pendevano in Spagna 224.997 processi e appena 39.484 in Gran Bretagna, mentre non ci sono dati per la Francia); nel corso dello stesso anno, ne sopravvenivano ben 1.280.282 (contro 345.707 della Spagna, 610.674 della Francia e appena 131.696 del Regno Unito esclusa la Scozia) e ne venivano definiti 1.204.982 (contro 310.280 della Spagna, 618.122 della Francia e 129.072 della Gran Bretagna esclusa la Scozia). Anche in questo caso, se è vero che il saldo alla fine del 2008 è lievemente superiore alla consistenza iniziale, ciò vale per la maggior parte degli altri Paesi europei, i quali però hanno tutti, senza eccezione alcuna, un carico di processi penali nuovi assai inferiore e una “produttività”, ossia uno standard di definizione di processi, nemmeno paragonabile a quello che si raggiunge nei tribunali italiani.
Ma c’è molto di più.
Non solo, infatti, i magistrati italiani hanno molto più lavoro da smaltire dei colleghi esteri (e ne smaltiscono, in effetti, molto di più ogni anno); ma le regole processuali in Italia sono anche estremamente influenti sulla durata del processo, senza che il magistrato italiano ci possa fare nulla.
Molti tra i non addetti ai lavori non sanno, ad esempio, che quando un giudice lascia l’incarico per trasferirsi ad altro ufficio (il che capita, bene che vada, ogni dieci anni, per espressa previsione dell’ordinamento), i processi penali che egli stava celebrando devono ricominciare daccapo davanti al nuovo giudice; certo, le parti potrebbero consentire di proseguire dal punto in cui si è arrivati; ma soprattutto le difese degli imputati lo fanno molto raramente. Quindi, se cambia il giudice –o anche uno soltanto fra i magistrati del collegio giudicante- un processo magari complesso, che dura da due anni, deve essere iniziato di nuovo, con ciò che ne consegue in termini di durata.
Poi c’è il problema delle notificazioni, che non vengono eseguite dai magistrati (i quali si limitano a ordinarle ad un apposito ufficio non dipendente da loro, o alle parti per quanto riguarda i testimoni). Ora, se una notifica prevista dal codice non va a buon fine, bisogna ripeterla. Capita che essa riguardi la citazione a giudizio dell’imputato (che magari non si trova, e non ha nemmeno eletto domicilio), e allora occorre rinviare il processo ad altra data perché possa essere effettuata, dando altresì all’interessato un termine minimo perché possa difendersi (e se ne va altro tempo). Oppure capita che nel corso del processo manchino i testimoni, perché non è stato possibile trovarli, o semplicemente perché non si sono presentati. Ovviamente anche in questo caso occorrerà rinviare il processo, in modo che i testimoni possano essere avvisati, o magari sanzionati e accompagnati con la forza pubblica.
Ma capita anche che l’imputato si ammali, e faccia arrivare un certificato medico: se esso dà effettivamente conto di una malattia che gli impedisce di partecipare al processo, e l’imputato non rinuncia a comparire, ecco che bisogna nuovamente rinviare, perché si può procedere solo se la sua mancata presenza dipende da sua scelta.
E ancora, può succedere che il difensore sia assente e giustifichi l’impedimento con un impegno professionale in altra sede, magari per un processo più complesso o con imputato detenuto; o magari perché il difensore aderisce a una delle ricorrenti astensioni dalle udienze proclamate dagli organismi dell’avvocatura. Anche in questo caso, scatta il rinvio.
Può anche capitare che il difensore dell’imputato rinunci al mandato difensivo; in questo caso, il giudice deve nominare un difensore d’ufficio individuato attraverso un apposito elenco, e questi ha la facoltà, riconosciuta dall’ordinamento, di chiedere “termine a difesa”, ossia un rinvio del processo per studiare le carte. Altro rinvio, altro tempo che se ne va…
Queste sono solo alcune delle molteplici evenienze – in concreto molto frequenti- che allungano i tempi del processo, senza che il giudice possa farci nulla.
Naturalmente le probabilità che un processo duri più udienze, anche  ma non solo in presenza di qualcuna delle situazioni che si sono ricordate, aumentano a dismisura quando si tratta di processi con più imputati, o con un elevato numero di testimoni indicati dalle parti.
Ora, se si considera che un rinvio da un’udienza all’altra non può quasi mai essere di pochi giorni, ma allunga i tempi del processo di settimane o mesi (e questo a causa del numero elevatissimo di processi assegnati a ciascun giudice, come si è avuto modo di vedere), è del tutto ovvio quali siano i motivi per i quali la giustizia è così lenta.
E nel civile, i problemi, in parte diversi, non sono da meno.
In sostanza, scaricare sul giudice – per lo meno nel senso di assoggettarlo a possibile procedimento disciplinare- la responsabilità di ritardi che quasi mai sono imputabili a lui, è sommamente ingiusto.
Purtroppo, è questa la soluzione adottata con il ddl sul processo breve.
Ecco perché, quali che ne siano le modalità espressive, le dichiarazioni di disagio e di contrarietà a questo disegno di legge da parte dei magistrati sono largamente motivate e fondate.
Ci sono molti rimedi assai più sensati a questo stato di cose: la depenalizzazione di numerosi reati minori, il cui numero complessivo condiziona pesantemente il lavoro dei tribunali, e la loro trasformazione in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie salate; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la redistribuzione territoriale di uffici ed organici del personale, per ripartire meglio, e in funzione dei carichi di lavoro effettivi, le risorse umane e organizzative; il ripensamento del processo penale, in molte parti riferite a garanzie puramente formali ma di fatto aventi scopo meramente dilatorio; l’adeguamento del personale delle cancellerie e delle risorse finanziarie disponibili: il riempimento delle carenze di organico dei magistrati, specie nelle sedi “calde”.
Sarebbe troppo lungo illustrare nei dettagli ciascuna di queste proposte, che la magistratura sostiene da tempo (non mancherà occasione, spero); ma non si può pensare di affrontare il problema della ragionevole durata del processo senza andare davvero alle radici di ciò che, nell’esperienza giudiziaria quotidiana, rende quella durata per lo più del tutto irragionevole.

8 commenti

  • Joseph Gorgone

    Sono d’accordo caro Ezio, qui tutti fanno orecchio da mercante per qualsiasi cosa. Ma bisogna sempre continuare a lottare e tu lo sai meglio di me; qualche giorno dovranno pur fermarsi ed ascoltare. Ciao caro amico!!

  • Francesco Montanariello

    Certamente da condividere. Io mi sono rassegnato tanti anni fa e giurai di servire la mia Patria, la mia Bandiera, il mio Popolo e non oltre.

  • Joseph Gorgone

    Caspita se hai ragione. Anche io condivido e tu lo sai; mia madre la buon anima mi diceva sempre” Io pila supra a lingua no ne ho

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *