15-16 novembre 2017 – G7 Ministri Pari Opportunità – “Ordinanza N° 114/2017 della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina nelle acque antistanti Taormina – Letojanni – Giardini Naxos”
ORDINANZA N° 114/2017
Località: Taormina (ME)
Data: dal 15 novembre 2017 al 16 novembre 2017
Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:
VISTA: la legge n. 121 del 1 Aprile 1981 sulle attribuzioni del Ministero dell’Interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, sul ruolo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sulle responsabilità affidate in ambito provinciale al Prefetto per le funzioni di coordinamento generale ad al Questore per le funzioni di coordinamento tecnico- operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di Polizia, nonché dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze poste a sua disposizione;
VISTO il D.lgs. n. 177 del 19 Agosto 2016 – Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che attribuisce in via esclusiva al Corpo GDF le funzioni di polizia in mare;
VISTO il piano dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a mare relativi al G7 delle “Pari opportunità“ di Taormina;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare, secondo le indicazioni fornite dagli enti competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, l’uso del demanio marittimo e dei relativi approdi, con particolare riguardo al porto di Giardini Naxos, in occasione del G7 delle “Pari opportunità“ di Taormina;
RENDE NOTO
in relazione al G7 delle “Pari opportunità“, che avrà luogo a Taormina (ME) il 15 e 16 novembre 2017, negli specchi acquei antistanti il territorio dei Comuni di Giardini Naxos, Taormina e Letojanni, è individuata una zona marittima soggetta a particolare sorveglianza delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS 84’):
(1) Lat. 37°52’43’’N – Long. 015°18’22’’E;
(2) Lat. 37°51’48’’N – Long. 015°21’06’’E;
(3) Lat. 37°47’45’’N – Long. 015°17’18’’E;
(4) Lat. 37°48’37’’N – Long. 015°15’40’’E.
meglio evidenziata nella seguente figura 1, costituita dallo specchio acqueo immediatamente prospiciente il promontorio di Taormina. Detta zona, di forma poligonale, ha un’estensione longitudinale pari a circa 5 miglia nautiche ed una profondità pari a circa 2 miglia nautiche e trova corrispondenza nei seguenti riferimenti costieri, includendo al suo interno l’intera area portuale di Giardini Naxos:
- zona nord: Hotel San Pietro – Letojanni;
- zona sud: stabilimento balneare Lido Recanati Beach – Giardini Naxos.
All’interno della predetta area tutte le unità navali in transito dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo ascolto continuo sul canale 16 VHF e prestando la massima attenzione alle segnalazioni/intimazioni che potrebbero essere fatte da bordo dalle unità navali delle forze di polizia e militari presenti in zona. Tutte le unità in transito potranno essere sottoposte a controllo/ispezione da parte delle unità navali delle forze di polizia e militari ivi presenti.
ORDINA
Art. 1 – Disposizioni per il Porto e Rada di Giardini Naxos1. Nel periodo compreso tra le ore 00.01 del 12 novembre 2017 e le ore 23.59 del 16 novembre 2017, nel tratto di banchina compreso tra la testata del molo commerciale ed il relitto posto a circa 70 metri dalla testata medesima, come meglio evidenziato nella relativa planimetria (figura 2), sarà vietato l’ormeggio a qualsiasi unità navale al fine di assicurare, per eventuali esigenze organizzative o per emergenze, idoneo posto d’ormeggio alle unità delle forze di polizia e militari impegnate nella gestione dell’evento di cui al “Rende noto”.
Nel medesimo periodo, l’area portuale prospiciente il tratto di banchina sopra individuato, come evidenziato in figura 2, è interdetta al transito pedonale e di qualunque autoveicolo.
Art. 2 – sanzioni
Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005;
b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1174 – 1231 del Codice della Navigazione;
c) ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione per violazioni riguardanti l’uso del demanio marittimo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Messina lì 08 novembre 2017
f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nazzareno LAGANA’
3 commenti
Renato Simonetta
condivido
Augusta-Framacamo
condiviso
Flavio Cerfolli
condiviso