Attualità

La pesca sportiva

di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra

La pesca sportiva è l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca. Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate soltanto unità da diporto. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti sono:

a) coppo o bilancia di lato non superiore a sei metri;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri;

c) lenze fisse quali canne a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi (non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore);

d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fiocina a mano, canna per cefalopodi, fucile subacqueo (l’uso del fucile subacqueo o di attrezzi similari è consentito soltanto ai maggiori di 16 anni);

f) parangali fissi o derivati, nasse (il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200, non più di 2 nasse possono essere calate da ciascuna imbarcazione).

Nella pesca sportiva è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole, in apnea e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Il subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 130 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale della bandiera di segnalazione. L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’entrata e l’uscita nei porti ed ancoraggi.

Nei porti e nelle altra località di sosta o di transito delle navi, l’esercizio della pesca è sottoposto all’autorizzazione del comandante del porto. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a 5 Kg. complessivi, salvo che si tratti di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente non può essere catturato più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

L’articolo 39 è sostituito dal seguente:

ART. 39.

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.066 a euro 8.263; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell’utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima

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